Termini e condizioni
Premessa
Il presente documento (in avanti contratto) contiene i termini e le condizioni che regolano l’utilizzo del servizio Commerciale chiavi in mano, (in avanti servizio) erogato dalla società Marketik S.R.L. che utilizza il marchio “Commerciali Digitali” ed è una società che offre servizi di consulenza in ambito digital, lead generation e servizi commerciali;
Il presente documento ha valore contrattuale tra Marketik S.R.L. (in avanti Fornitore) ed i suoi utenti (in avanti, i clienti; al singolare, il cliente) intendendosi per tali i soggetti che ne utilizzino i servizi e le funzionalità.
1. Oggetto: “Commerciale chiavi in mano”
Il servizio “Commerciale chiavi in mano” ha quale obiettivo la realizzazione di una strategia di sponsorizzazione commerciale per mezzo di:
- Selezione del Target di Mercato: Sulla base delle indicazioni fornite dal Cliente e dei risultati della consulenza iniziale, il Fornitore selezionerà un target di mercato costituito da aziende specifiche. Questa selezione sarà aggiornata e fornita al Cliente con cadenza mensile.
- Attività di sponsorizzazione: Il Fornitore si impegnerà a contattare le aziende target per presentare i servizi del Cliente e organizzare incontri con i decisori aziendali.
- Realizzazione mail di presentazione: Il Fornitore si impegnerà nella creazione di e-mail professionali da utilizzare nella comunicazione con le aziende target.
- Accesso alla Lista di Aziende: Il Cliente avrà accesso alla lista di aziende target per poter collaborare attivamente con il Fornitore al fine di ottimizzare le performance delle campagne commerciali.
Il Fornitore e i suoi Commerciali non sono vincolati da obblighi di subordinazione, sia temporali che fisici, nei confronti del Cliente. In particolare, il Commerciale non stabilisce alcun rapporto contrattuale diretto con il Cliente, operando sotto la sola direzione del Fornitore. Di conseguenza, il lavoro del Commerciale è flessibile e non soggetto a vincoli di orario, limitandosi unicamente all’adempimento del servizio fornito dal Fornitore come definito nel presente contratto.
Il Cliente si impegna a non intrattenere, direttamente o tramite terzi, relazioni commerciali di natura diversa rispetto a quella prevista dal presente contratto con i rappresentanti commerciali di Marketik, qui di seguito definiti come “Commerciali”, durante l’intera durata del Contratto e per un periodo successivo di 24 mesi, salvo autorizzazione specifica da parte di Marketik. Qualsiasi trasgressione a detto obbligo sarà considerata come grave inadempienza contrattuale e violazione dei principi di lealtà contrattuale. In caso di violazione, il Cliente si impegna sin da ora a corrispondere all’altra Parte un importo fissato a 12.000€ a titolo di penale, oltre al risarcimento dei danni derivanti dalla distrazione del know-how aziendale e dalla pratica di concorrenza sleale mediante la sottrazione di dipendenti o collaboratori.
2. Avvio dei lavori, durata e aspetti tecnici
2.1 Il presente contratto ha una durata iniziale di un mese a partire dalla data di effettiva attivazione del servizio.
Al termine di tale periodo, il contratto si rinnoverà automaticamente di mese in mese a meno che una delle parti non eserciti il diritto di disdetta nei termini e secondo le modalità specificate nell’articolo 5.1.”
2.2 Le parti concordano nel corso di vigenza del contratto l’organizzazione di meeting di confronto, anche da remoto, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.
2.3 Il Fornitore in accordo con il cliente fornirà l’accesso a un crm utile per facilitare il cliente alla gestione delle liste aziendali e per il monitoraggio dell’attività.
2.4 Il target di aziende, definito in accordo con le specifiche fornite dal Cliente, consisterà in un elenco di 150 aziende. Questo elenco sarà regolarmente aggiornato e fornito dal Fornitore su base mensile. Tuttavia, in circostanze specifiche in cui le esigenze particolarmente dettagliate del Cliente rendano difficile l’identificazione di 150 aziende idonee ogni mese, il numero di aziende nel target potrebbe essere inferiore a 150. Questa condizione si applicherà esclusivamente nei casi in cui le specifiche del Cliente per la selezione del target limitino in modo significativo la disponibilità di aziende adatte. Nonostante ciò, l’obiettivo primario del Fornitore rimane quello di facilitare e promuovere la corretta sponsorizzazione per il Cliente, assicurando la qualità e la pertinenza delle aziende selezionate nel target.
2.5 Il Cliente ha il diritto di richiedere al Fornitore l’ampliamento del numero di aziende all’interno del medesimo target o di avviare attività di sponsorizzazione su ulteriori target concordati. In seguito a tale richiesta, il Fornitore valuterà la fattibilità di tali ampliamenti o aggiunte e, se realizzabili, ne comunicherà la possibilità al Cliente. In caso di implementazione di tali modifiche, l’importo del compenso mensile sarà adeguato conformemente a quanto stabilito nell’articolo 3.1
3. Condizioni di fatturazione e pagamento
3.1 Il Cliente corrisponderà al Fornitore, a titolo di compenso onnicomprensivo per le prestazioni oggetto del presente contratto, la somma di €500,00 (cinquecento), al netto di IVA, per ciascun target di aziende da sponsorizzare, come definito dal Cliente. Per ogni target aggiuntivo contattato o per ogni incremento nella sponsorizzazione dello stesso target, verrà applicato un aumento di €500,00 (cinquecento euro) al compenso mensile precedentemente concordato.
La specificazione dei criteri di selezione e la composizione del target di aziende fa riferimento ai dettagli espressi al punto 2.4 e 2.5 del presente contratto.
3.2 Il Fornitore procederà all’emissione di fattura, per gli importi specificati nell’articolo 3.1, all’inizio di ogni mese contrattuale, a decorrere dalla data di inizio effettivo delle attività, come definito nell’articolo 2.1.Il pagamento di tali fatture dovrà essere effettuato dal Cliente all’inizio di ciascun mese contrattuale.
Il pagamento sarà eseguito mediante addebito sulla carta di credito del Cliente o mediante addebito diretto SEPA sul conto corrente aziendale del Cliente. Le Parti potranno concordare modalità alternative di pagamento qualora il Fornitore proceda alla sponsorizzazione di almeno tre target.
3.3 Salvo diversi accordi tra le parti, in caso di ritardo nei termini e nelle modalità di pagamento da parte del cliente, il fornitore notificherà tempestivamente alla parte inadempiente i ritardi corrispondenti, utilizzando le seguenti modalità di comunicazione
- In caso di ritardo di 7 giorni nel pagamento, il fornitore procederà con l’invio di un sollecito di pagamento attraverso un messaggio automatizzato generato dal proprio sistema di fatturazione.
- Nel caso di un ritardo di 12 giorni, l’amministrazione del fornitore comunicherà al cliente mediante una email, evidenziando il ritardo nell’adempimento del pagamento e anticipando la possibilità di sospendere il progetto entro e non oltre 3 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione.
- Qualora il ritardo nel pagamento persista per 15 giorni, il fornitore procederà con l’invio di una comunicazione di sospensione del progetto tramite email, specificando che tale sospensione rimarrà in vigore fino al ricevimento del pagamento.
Al fine di verificare l’avvenuta ricezione delle comunicazioni, il fornitore si riserva il diritto di contattare il cliente attraverso modalità telefoniche o altri mezzi idonei per richiedere conferma della corretta ricezione delle suddette comunicazioni.
La sospensione del servizio da parte del fornitore, motivata come precedentemente descritto, non implica la cessazione del servizio, poiché quest’ultima può avvenire esclusivamente per decisione delle parti attraverso le modalità specificate nell’articolo 5.1 del presente contratto. Di conseguenza, il fornitore emetterà una fatturazione completa per l’intero periodo di erogazione del servizio.
Le parti concordano che le giornate durante le quali il servizio è sospeso non potranno essere recuperate. Il cliente è consapevole del fatto che la sospensione derivante da ritardi nei pagamenti, riconducibili unicamente a sua responsabilità, potrebbe compromettere la qualità e i risultati del servizio stesso
3.4 Ove il servizio, per uno o più giorni, non fosse erogato per cause sopravvenute, anche indipendenti dalla volontà del fornitore, quest’ultimo deciderà se riproporzionare il compenso mensile o se, in alternativa, recuperare il servizio non goduto nel mese successivo posticipando la decorrenza della fattura successiva.
4. Riservatezza e Privacy
4.1 Le Parti riconoscono che tutte le informazioni acquisite durante l’esecuzione del Contratto, sono da considerarsi riservate e si impegnano a mantenerne la riservatezza, anche per conto dei propri dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo nonché qualsivoglia mansione, con massimo livello di attenzione. Inoltre, le Parti si impegnano a non utilizzare e a non rivelare a terzi le informazioni, i dati e i documenti ricevuti e/o acquisiti durante l’esecuzione del Contratto riguardanti l’altra Parte, le dinamiche di business e le informazioni riguardanti i suoi dipendenti (di seguito anche le “Informazioni”), senza espressa autorizzazione scritta della Società stessa.
Le disposizioni contenute nel presente articolo avranno efficacia anche in caso di cessazione, per qualsivoglia motivo, del presente Contratto. Non sono comunque considerati sottoposti agli obblighi di riservatezza i documenti e le informazioni la cui divulgazione sia richiesta in conformità a disposizioni di legge o regolamentari, provvedimenti giudiziali od ordini di Autorità.
4.2 Il cliente garantisce che tratterà in qualità di titolare autonomo i dati personali degli Interessati sulla base di adeguate garanzie tecniche e giuridiche, garantendo altresì che in caso di trasferimento verso terzi, verifichi preliminarmente l’adeguatezza ai sensi degli Art. 46 e ss. del Regolamento. Ai fini del presente Contratto, le definizioni di “dato personale”, “titolare del trattamento”, “responsabile del trattamento”, “trattamento”, hanno il significato indicato nel Regolamento in materia di privacy. Le Parti si impegnano reciprocamente a osservare tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento, nonché dalla normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali, per le finalità previste nel Contratto stesso, e in particolare mettono in atto misure tecniche e organizzative volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione e sicurezza dei dati.
4.3 Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali nei limiti necessari per lo svolgimento dell’incarico e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 101/2018. I titolari del trattamento a tal fine saranno considerati i firmatari del presente Contratto, eventuali nomine di soggetti responsabili del trattamento, ove diversi rispetto al Titolare, saranno comunicate secondo i medesimi canali informativi utilizzati per la stesura del presente accordo.
4.5 Sempre in relazione al trattamento dei dati personali (ai sensi della normativa sulla privacy nonché del Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR) a integrazione dei commi precedenti si chiarisce, a scanso di equivoci, che nessuna responsabilità – di alcuna natura e/o genere – potrà essere imputata al Fornitore relativamente alle modalità di utilizzo da parte del cliente dei dati personali e sensibili dei lead trasmessi al cliente dal Fornitore in ossequio al presente contratto; pertanto ove i dati sensibili in questione dovessero essere successivamente utilizzati dal cliente in modo inappropriato e/o in violazione della normativa vigente sopra richiamata il cliente espressamente s’impegna, ora e per allora, a mallevare integralmente e/o tenere indenne il Fornitore da qualsiasi pretesa (fondata e non) all’uopo avanzata anche in danno di quest’ultimo.
5. Altre condizioni generali di fornitura e diritto di recesso
5.1 Salvo quanto previsto al successivo art. 5.5, le parti detengono la reciproca facoltà di recesso relativamente al presente contratto da esercitare mediante comunicazione di formale di disdetta, che dovrà pervenire all’altra parte interessata almeno 7 giorni di calendario prima del termine previsto per il successivo rinnovo mensile tramite lettera raccomandata o mediante documento formale su carta intestata da inviarsi via posta elettronica certificata a marketik@pec.it per il Fornitore e alla pec del cliente comunicata da quest’ultimo,per il Cliente.
5.2 In caso di recesso del Cliente tutti i servizi e le attività in essere saranno immediatamente disattivati.
5.3 Se per qualsiasi motivo, il Cliente dovesse recedere dal contratto, eventuali somme versate relative al contratto saranno trattenute da Marketik S.r.l., limitatamente a quelle versate dal Cliente per prestazioni e servizi effettivamente resi da Marketik S.r.l. o restituite ove inerenti a prestazioni ancora non iniziate da parte del Fornitore.
5.4 In caso di recesso dal contratto da parte del Cliente, lo stesso è tenuto al saldo delle fatture emesse da Marketik S.r.l. relative alle condizioni di fornitura presenti nel contratto stipulato tra le parti, con ristoro di spese eventualmente sostenute in ragione dell’esecuzione del contratto.
5.5 Limitatamente al primo mese contrattuale, il Cliente ha il diritto di recedere dal presente accordo entro 14 gg di calendario dall’inizio dell’attività di cui al precedente art. 2.1 e il Fornitore restituirà interamente la somma versata dal Cliente per il mese di riferimento. La disdetta deve avvenire tramite pec al seguente indirizzo: marketik@pec.it.
5.6 Il servizio svolto dal Fornitore in favore del cliente, non può garantire al Cliente introiti sicuri derivanti dallo sfruttamento dei servizi. La consulenza erogata dal fornitore in una logica di feedback e confronto continuo si pone l’obiettivo di supportare il cliente nelle scelte strategiche e commerciali.
5.7 Nel caso in cui il Cliente incorra in un ritardo di pagamento superiore a 30 giorni dalla data di scadenza di qualsiasi somma dovuta al Fornitore, senza che tale ritardo sia stato formalmente approvato per iscritto dal Fornitore, quest’ultimo avrà il diritto di intraprendere azioni di recupero coatto delle somme non pagate. I costi derivanti da tali azioni di recupero saranno interamente a carico del Cliente.
Tale inadempienza costituirà una violazione sostanziale del presente contratto e conferirà al Fornitore il diritto di sospendere immediatamente l’esecuzione delle proprie prestazioni e/o di risolvere il contratto, senza dover seguire le procedure di recesso stabilite all’articolo 5.1.
6. Limitazione di responsabilità
6.1 Limitatamente a testi, presentazioni, e-mail, immagini, grafiche, comunicazioni e altri materiali promozionali, Il Cliente autorizza il Fornitore – nei limiti dello svolgimento dell’attività di cui all’art. 1 e della durata di cui all’art. 2.1 del presente contratto – a utilizzare il marchio del Cliente per comunicazioni inerenti all’attività commerciale, in particolare, invio di e-mail di presentazione, e-mail di follow-up, e qualsiasi altra comunicazione anche Telefonica utile allo svolgimento dell’attività commerciale compreso l’utilizzo dei social network, in particolare LinkedIn.
Il contenuto delle superiori comunicazioni verranno in linea di massima concordate preventivamente tra le parti; ove il Fornitore dovesse inviare una qualsiasi comunicazione senza averne preventivamente concordato il contenuto col cliente (facoltà questa a ogni modo riconosciuta) ciò determinerà esclusivamente – solo e sempre previa formale e immediata richiesta in tal senso del cliente – l’immediata cessazione della divulgazione della comunicazione non concordata senza che il cliente possa a ogni modo pretendere nulla dal Fornitore a qualsiasi titolo e/o ragione.
Conseguentemente e nello specifico il cliente nulla potrà mai pretendere dal Fornitore a titolo, solo per esemplificare, di danni d’immagine e/o sviamento della clientela.
6.2 In relazione alle dispute che dovessero insorgere in merito alla prestazione prevista dal presente contratto, le parti reciprocamente acconsentono a che, ogni eventuale richiesta di risarcimento danni e/o controversia a esso legata, avanzata nei confronti del Fornitore non potrà essere economicamente quantificata in misura superiore rispetto al prezzo di listino applicato dallo stesso Fornitore per il tipo di servizio o prodotto interessato dalla problematica.
7. Controversie e Foro competente
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e cessazione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Catania. La legge applicabile è quella italiana.
8. Referenziabilità
Le parti si impegnano al rispetto delle norme in merito alla riservatezza e alla tutela del segreto industriale previste dalla legge. Il Cliente autorizza espressamente Marketik S.r.l. a citare l’attività oggetto del presente contratto e/o il logo del cliente tra le proprie referenze e sui canali di comunicazione ufficiali (per esemplificare sul proprio sito web, landing page, email, brochure pubblicitarie, ecc) e ciò – a scanso di equivoci – per tutta la durata del presente contratto e/o sino a una eventuale richiesta a tal fine formalizzata dal cliente.
Il cliente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile approva specificamente le seguenti clausole relative ai punti: 1. Oggetto: “Commerciale chiavi in mano”, 2. Avvio dei lavori, durata e aspetti tecnici, 3. Condizioni di fatturazione e pagamento, 4. Riservatezza e Privacy, 5. Altre condizioni generali di fornitura e diritto di recesso, 6. Limitazione di responsabilità, 7. Controversie e foro competente, 8. Referenziabilità.